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I lussi proibiti alle donne nel Medioevo

I lussi proibiti alle donne nel Medioevo – Sul corpo delle donne

La moda, l’effimero che viene “proibito”

La moda, l’effimero, sono fenomeni niente affatto moderni: l’urgenza per le donne di abbigliarsi per apparire nasce nel Medioevo e in maniera così prepotente, che si ritenne opportuno disciplinare questa tendenza con apposite norme.

Se consideriamo che molte donne sono ancora oggi obbligate ad indossare determinati abiti ed accessori, non possiamo stupirci del fatto che a partire dal XIII secolo e fino alla Rivoluzione francese, furono emanate le cosiddette “Leggi suntuarie”, un insieme di provvedimenti volti a limitare il lusso nell’abbigliamento, nelle concessioni dotali e in alcune occasioni sociali come feste, banchetti e funerali.
L’insieme delle norme è estremamente corposo e può essere approfondito nell’importante lavoro
della professoressa Muzzarelli citato nella bibliografia di riferimento. In questa sede, ci limiteremo ad esporre alcune normative narnesi relative ad abiti, doti e funerali.

Va subito detto che gli scopi dei legislatori erano tutt’altro che univoci: i divieti erano rivolti ad entrambe i sessi, ma in realtà nel Medioevo le limitazioni erano imposte in maniera quasi esclusiva alle donne.

Il lusso vietato, ma non per tutti

Il lusso era sì vietato, ma in base alle diverse categorie sociali, anche e soprattutto allo scopo di rendere immediatamente riconoscibile il ceto di appartenenza. La normativa poteva essere facilmente aggirata: chi denunziava spontaneamente il possesso di abiti contra legem, pagando un’apposita tassa poteva farli registrare e bollare, acquisendo di fatto il diritto di continuare ad indossarli. Tenuto conto che le sanzioni per chi esibiva un abito “vietato” e non denunziato, consistevano in pene pecuniarie elevate (inasprite dalla confisca dell’oggetto del reato e in alcuni casi persino dalla scomunica papale), appare evidente che le leggi suntuarie non colpivano equamente tutti i ceti sociali: i ricchi, semplicemente pagando (la bollatura o la sanzione), potevano abbigliarsi a loro piacimento in barba a qualsiasi divieto.

Un altro aspetto paradossale di queste leggi stava nel fatto che le multe si applicavano anche a coloro che avevano realizzato un abito o un accessorio vietato, sicché sarti, ricamatori e calzolai erano spesso costretti a sborsare somme che superavano di gran lunga il prezzo percepito per il loro lavoro (ferma restando, in molti casi, anche l’applicazione di pene corporali).
Il ricavato delle ammende serviva a rimpinguare le casse cittadine, ma anche le tasche dei denunzianti (una regola che si riscontra in moltissime norme degli Statuti di Narni).

Nel Medioevo c’era chi misurava la lunghezza degli strascichi delle donne

Con l’avvento delle leggi suntuarie, al fianco dei comuni cittadini che si peritavano di denunciare i lussi altrui (per moralità o semplice tornaconto personale), le città si animarono di ufficiali armati di metro, che andavano in cerca di strascichi e maniche fuori misura, “pianelle” e sopralzi eccessivi (tali da poter raggiungere anche un metro e mezzo di altezza), accessori e gioielli proibiti o che eccedevano il limite consentito, stoffe e pellicce vietate e persino colori fuori legge o destinati solo a determinate categorie.

Il campo d’azione di ufficiali e delatori era infinito, ma spesso si concentrava davanti alle chiese: le messe, soprattutto quelle domenicali e nelle festività più importanti, erano un’occasione per sfoggiare abiti sontuosi ed esibire il proprio status sociale. Quest’usanza è sopravvissuta a lungo nelle nostre zone: almeno sino agli anni ’70, soprattutto a Natale e a Pasqua, molte donne si recavano in chiesa con abiti e calzature nuove (a Narni si diceva che s’erano “ripulite” a festa) e le signore abbienti facevano largo sfoggio di pellicce. La pratica sembra essere caduta ormai in disuso, ma è ancora viva nei matrimoni, nelle feste e persino in alcuni funerali.

All’asprezza delle leggi suntuarie, si sommava l’opera di moralizzazione dei tanti predicatori che nel Medioevo si spostavano di città in città scagliandosi contro i cattivi costumi (delle donne, ben inteso).
Ciò che si stigmatizzava nelle prediche non era soltanto il danno economico prodotto da abiti e gioielli lussuosi, ma anche la contraffazione messa in atto dalla perfidia insita nelle donne: applicare imbottiture che facevano apparire in carne quelle troppo magre e indossare calzature vertiginose che rendevano alte quelle basse, significava alterare l’opera di Dio ed ingannare gli uomini circa le proprie reali fattezze.

Cosa dicono gli Statuti Narnesi

Alla vasta storiografia di molte città italiane, capace di illustrare nel dettaglio i divieti, le regole, l’entità delle pene e persino i nomi di molti contravventori, fa da contrappunto la scarsità di notizie riguardo Narni. Poche le norme degli Statuti del 1371 in proposito ed assolutamente assenti in materia di abbigliamento, tanto che per approfondire i divieti relativi agli indumenti e agli accessori è necessario consultare le Riformanze (le cui copie, purtroppo, sono disponibili solo a partire dal XVI secolo).

Al Capitolo XI del Libro Primo, si stabilisce che “nessun erede possa avere per il funerale al lutto di qualche defunto, più di due torce di cera fino a dieci libbre di peso, se sarà stato cavaliere, giudice o canonico: negli altri casi fino a un massimo di cinque libbre per ciascun cero, alla pena di 10 libbre cortonesi per ciascun trasgressore. E il Vicario della città sia tenuto ad inviare uno dei notai con i loro dipendenti e un baiulo, a qualsiasi funerale, per indagare e investigare sulle predette disposizioni, alla pena di 10 libbre cortonesi del suo salario. E nessuno o nessuna possa vestirsi di nero tranne la moglie e due servitori al massimo, alla detta pena”.

Questa norma introduce subito un importante distinguo: il peso delle torce di cera variava in base allo status del defunto: cinque libbre per i comuni mortali, il doppio per cavalieri, giudici e canonici.
I cavalieri appartenevano ad una categoria privilegiata, oggetto di limitazioni/concessioni in molte leggi suntuarie. A Siena, alcune norme dello “Statuto del Donnaio” (nome indubbiamente evocativo), dettavano precise regole riguardanti le cerimonie d’investitura, al fine di limitare lo sfarzo e lo scambio di doni importanti. Per contro, ai cavalieri era però concesso d’indossare farsetti e giubbe di mussolina o di altro tessuto di seta ed era a loro che, una volta defunti, si tributavano onoranze funebri dispendiose e spesso talmente solenni da meritare cronache dettagliate, come ad esempio quella che fu composta per il funerale di Giovanni da Pietramala: il suo corpo fu adagiato in una bara coperta di drappo vermiglio, i chierici della Cattedrale recavano cento doppieri accesi. Il corteo era aperto da “due beccamorti a cavallo”, ciascuno dei quali era seguito da sei famigli vestiti di scuro. Erano presenti quindici cavalli bardati ed altri erano coperti da insegne del comune; seguiva lo stendardo da campo del defunto, mentre il cavallo di Giovanni sfilava precedendo la bara del suo padrone, montato da un soldato che indossava l’armatura, le insegne del condottiero e impugnava il suo bastone di comando. In altre città italiane, subito dopo i cavalieri, venivano contemplati i medici piuttosto che i giudici.
Abbastanza rara è invece l’aggiunta dei canonici contemplata nei nostri Statuti, ma bisogna ricordare che Narni era pur sempre territorio del Patrimonio di San Pietro.
Una costante delle leggi suntuarie è invece la limitazione all’uso dell’abito nero: dopo la peste nera del 1348 ed il conseguente, perpetuo lutto, fu proibito a qualsiasi categoria sociale di vestire a lutto, con la sola eccezione delle vedove.

La seconda norma degli Statuti cittadini è contenuta nel Libro III (Super Maleficijs et Criminalibus causis). Al Capitolo LXVII si legge: “Stabiliamo che, per ciascuna donna da maritare o da dotare non possano essere promessi o dati, come beni mobili dotali, se non questi beni mobili dotale scritti sotto, vale a dire: panni di lana da donna, due letti di panni, un soppedaneo di legno, alla pena di 25 libbre cortonesi, da applicare alla Camera, per chi dà, promette o ottiene o riceve la promessa. E la tale promessa, da qui in poi, non abbia valore né vigore per legge; e per essa non si possa agire o difendere nei tribunali della città di Narni, e nessun notaio faccia scrivere né scriva oltre la detta forma, alla pena di 10 libbre cortonesi, da applicarsi alla Camera. E chiunque possa denunciare e
accusare i trasgressori delle cose predette”.

Un esempio pratico di una dote del XIV secolo, del tutto in linea con le limitazioni fissate dai nostri Statuti, ci viene fornito da un atto notarile stipulato a Narni l’11 marzo 1375 dal notaio Macthiutius Salvatelli. L’atto/quietanza ci informa che “Petrucolus Iohannis Lucarelli rilascia quietanza a Tomas Cecchi Petrignani per la corresponsione della dote di sua sorella Sabecta, promessa a lui in sposa con atto immediatamente precedente. La dote in questione consiste in 600 lire di denari cortonesi, due letti ben forniti di biancheria, una tunica, un mantello ed un tappeto”.

In teoria si potrebbe pensare che le restrizioni riguardo ai beni mobili dotali fossero identiche per ogni ceto sociale, ma nella pratica è evidente che “i panni di lana da donna” non meglio specificati, potevano variare di qualità e numero in base alle disponibilità economiche della famiglia, così come i “due letti di panni”. Anche il valore del “soppedaneo” (cassone per i capi di vestiario che normalmente veniva collocato ai piedi del letto) poteva essere ben diverso a seconda del tipo di legno utilizzato e dei decori.

La dote di Giacoma di messer Antonio Bocarini Brunori di Leonessa, sposa del Gattamelata.

Si pensi ad esempio alla dote di Giacoma di messer Antonio Bocarini Brunori di Leonessa, andata in sposa nel 1410 al Gattamelata. La sua dote era piuttosto esigua: 500 ducati d’oro, ma il suo corredo di nozze era magnifico e contenuto in splendide casse di legno, lavorate con intagli a rilievo, dipinte con arabeschi di fiori e frutti, decorate con storie sacre e profane (soprattutto sponsali antichi), massime morali, versetti della Bibbia, dei Salmi e il Pater noster in latino volgare. Quindi, ancora una volta, semplicemente tacendo i dettagli, la normativa non poneva limiti alle categorie più ricche.

Venendo alle Riformanze, al volume 4, in data 21 gennaio 1537, si legge: “In considerazione della Rovina et danni ch’avemo patiti, riformiamo il vestire delle donne. Statuimo et ordinamo che nessuna donna di qualunque stato, qualità e condizione, se sia tanto narnese che forestiera, essendo maritata e abitando in Narni, possa né debba portare alcuna sorte di veste di broccato, velluto, seta, damasco e altra sorte di drappi, eccetto Ciambellotto del quale ne possono avere una vesta e non di più. (Il Ciambellotto o Camellotto era un tessuto di lana pesante in armatura di tela, fatto con peli di cammello, solitamente usato per abiti invernali). Si prescrive che possano portare tre braccia di drappo di broccato e broccadello in fuora le maniche. Statuimo et ordinamo che le dicte donne come sopra, non possano né debbano portare alcuna sorta d’oro, d’argento, perle né gioielli, né catene, né collane in capo né al collo né al petto né in alcun altro loco, né portare scuffie, corone, centure d’oro ed argento né di perle. Item statuimo et ordinamo che le dicte donne non possano né debbano portare più di tre anelli d’oro o d’argento con quelle pietre che gli piacerà. Nessuna donna che abbia una dote di 100 ducati o di 200 ducati, possa né debba portare sbernia o drappo di nessuna sorte, né vesti di rosato né di pavonazzo, eccetto possa portare maniche di rosato ovvero di pavonazzo. Donna con 300 ducati di dote: non possa e non debba portare vesti di Cabilotto (forse anche qui si intendeva Ciambellotto). Nessuna donna, di qualunque condizione e qualità non possa né debba portare vesti d’alcuna sorte con intagli, ovvero ricami per alcun modo. E se qualcuno non osservasse i presenti Capitoli, acciocché il timor della pena abbia ad osservar, statuimo et ordinamo che qualunque persona contravverà alli sopradetti Capitoli & Riformanze, caschi ipso facto et ipso iure nella pena di Cinquanta ducati e perda tutto quello che indossa contro la forma dei presenti Capitoli. Item statuimo et ordinamo che qualunque persona contravvenga ai sopradetti Capitoli caschi ipso facto nella scomunica papale e non si possa assolvere se non dal Papa, eccetto in articulo mortis. Item statuimo et ordinamo che qualunque sarto, ovvero ricamatore tagliasse ovvero cucisse o ricamasse o intagliasse alcuna sorte di vesti contro la forma dei presenti Capitoli, caschi ipso facto nella pena di venticinque scudi”.

Al primo capitolo si riforma anche la misura delle doti da dare nella città di Narni e nel suo distretto, che debbono limitarsi a 100, 200, 300 o al massimo 400 ducati. A questo proposito “si statuisce e si ordina che nessun padre, né madre, né fratelli, né zii, né alcuna altra persona, possa né debba promettere o dare alcuna cosa tanto in denari, quanto in beni stabili o ancora in mobili, né in nessun altro modo, al di sopra dei limiti anzidetti, quindi non oltre i 400 ducati, in modo che la donna non abbia alcuna cosa che valga oltre la cifra stabilita, eccetto che derivasse da eredità ovvero legati”.

La formula di queste disposizioni è ufficiale: “convocati Magistri D. Prioris ecc, in nome di Dio,
Amen”. Segue la data della stipula e l’elenco nominativo di tutti i convenuti.
Appare chiaro che in quella sede si riformarono norme precedenti che purtroppo sono andate perdute, perché, in particolar modo nella parte riguardante gli abiti e gli accessori vietati, non si fece certo riferimento agli Statuti del 1371, che come abbiamo visto non ne parlano affatto.

Quanto alla dote, furono fissati limiti precisi anche riguardo al valore dei beni dotali mobili, pertanto è difficile capire se anche in questo caso, si riformarono norme precedenti oppure se si trattò di un semplice ampliamento della norma statutaria in materia.
Fatto sta che nel 1537, oltre alla multa e alla perdita dell’abito, a Narni si comminava anche la scomunica papale ed è facile intuire che questa “sanzione” aggiuntiva fosse già presente anche nelle precedenti Riformanze. Allo stesso modo nella nostra città, gli artigiani che avevano realizzato l’abito incriminato, erano tenuti al pagamento di una multa, pari alla metà di quanto dovuto dai reali contravventori.

Il controllo del patrimonio delle donne nel Medioevo

Quanto alle limitazioni in materia di dote, vale forse la pena specificare che il reale intento dei legislatori non era certo arginare il fenomeno del lusso, quanto controllare in maniera efficace i diritti patrimoniali delle donne nel Medioevo.
Alla morte del marito infatti, la dote tornava alla vedova in piena e libera proprietà, ecco dunque che bisognava limitarla, per evitare che le donne possedessero un patrimonio personale importante.
Resta il fatto che la parte più incisiva delle Riformanze narnesi è tutta nel prologo: “in considerazione della Rovina et danni ch’avemo patiti, riformiamo il vestire delle donne”. Segno evidente che i legislatori erano pericolosi misogini terrorizzati dal gentil sesso e da un malinteso cristianesimo. Dispiace dirlo, ma è indubbio che alcuni di loro siano ancora tra noi.

Mariella Agri

Leggi altri: Racconti delle Pergamene – approfondimenti di storia medievale
Consulta gli Statuti di Narni online


Bibliografia di riferimento:

  • Duccio Balestracci, Le armi, i cavalieri, loro: Giovanni Acuto e i condottieri nell’Italia del
    Trecento. Editori Laterza, 2009
  • Raffaello Bartolucci (traduzione a cura di), Statuta Illustrissimae Civitatis Narniae, Terni, 2016
    E. David, C. Perissinotto, C. Carmi, V. Coronelli (a cura di) – Le pergamene dell’archivio del
    Capitolo della cattedrale di Narni (1047-1941). Regesti, Selci-Lama (PG), 2017
  • Maria Giuseppina Muzzarelli, Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo
    all’età moderna. Bologna, Il Mulino, 2020
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